Il certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio, ma se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore non è necessario richiederne un altro trascorsi i primi sei mesi, mentre qualora si dovesse interrompere il rapporto per poi riprenderlo, allora occorrerà richiederne uno nuovo.
SANZIONI Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo è oggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000
ma va poi ritirato a mano (ci vuole qualche giorno).
Di norma è il datore di lavoro a richiedere il certificato. Le ASD/SSD, che svolgono attività con allievi minorenni, possono richiedere il certificato all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente, tramite il sito internet del Ministero della Giustizia (a questo link) segnalando di essere esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella Allegato b) del DPR 642/72 per come modificato dall’art. 1 comma 646 della L.145/2018. Gli Uffici della Procura rilasciano il certificato indipendentemente dal luogo di nascita o residenza del richiedente.
In attesa del rilascio del certificato “antipedofilia”, il datore di lavoro può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (OSSIA UNA AUTODICHIARAZIONE della persona incaricata che dichiara di non avere ricevuto condanne penali o interdizioni per reati contro i minori ) .
Il certificato “antipedofilia” viene rilasciato da qualsiasi ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
COLLEGAMENTI UTILI