SETTEMBRE, SI RIPARTE CON GLI EVENTI SPORTIVI, PROVIAMO A CHIARIRCI LE IDEE
QUI DL 23/7/2021(ART 3) QUI DL 6/08/2021
Il Green Pass (GP) è sempre obbligatorio per tutti durante gli eventi sportivi equestri ?
La norma del Governo di luglio (ripresa il 6 agosto) che si concentra su PALESTRE, PISCINE E ATTIVITA' SPORTIVE AL CHIUSO E DI SQUADRA, non parla mai degli atleti, ma sempre e solo del pubblico e di chi accede all'impianto. D'altronde è vero anche che tutti gli atleti che dall'anno scorso hanno gareggiato negli sport di squadra (pensiamo al calcio) erano vaccinati o tamponati e quindi la cosa sembra essere stata data semplicemente per scontata. Infine stiamo parlando di sport ad oggi svolto in tutta Italia in ZONE BIANCHE/GIALLE. Chiaro che se le cose peggiorassero in autunno, si tornerebbe a gareggiare senza pubblico e probabilmente con nuove restrizioni.
La norma, come ho già detto peraltro a luglio, contiene un non detto - un elemento mai chiarito del tutto. Ossia il riferimento chiaro ed esplicito agli atleti. Ed è chiaro che tra tutti gli sport possibili proprio il mondo equestre (con gare spesso all'aperto nella bella stagione, sport individuale e spesso senza pubblico significativo) è stavolta la linea di confine .
Infatti la FISE nella sua circolare di inizio agosto ha detto in sostanza "Quando è previsto il pubblico, occorre avere il Green Pass. Sembrerebbe invece che negli eventi senza pubblico- a porte chiuse non serva il GP, ma attenti alle sanzioni" QUI TESTO FISE . Sanzioni per inciso (da 400 euro a 1000 euro) che si applicano in caso di controllo delle autorità sia ai presenti senza Green pass sia agli organizzatori).
E quindi che fare? In caso di controlli da parte di autorità locali o polizia/CC, è difficile pensare
che di fronte a una gara (sia pure a cavallo) passi la linea del Green Pass non obbligatorio.D'altronde molte gare di Reining si svolgono sotto strutture coperte o semicoperte e quindi anche queste abbastanza opinabili. Si tenga conto che la FAQ n.9 del Governo (qui) chiarisce che una tensostruttura è considerata struttura CHIUSA
Due pareri "laterali" sono molto interessanti .
- Quello di Fisco & Sport (QUI) che in sostanza dice: anche se non si parla dei gestori degli impianti (o degli atleti, ndr) appare chiaro lo spirito della norma che intende preservare la salute pubblica e quindi per estensione è ovvio che tutti quelli che accedono all'impianto (compresi atleti e addetti ai lavori) debbano avere il green Pass valido.
- Quello della rivista Outdoor (QUI) : è scontato a loro avviso che per partecipare a qualsiasi evento sportivo (anche la corsa campestre, per capirci) atleti, ufficiali di gara e pubblico debbano avere il Green Pass (VEDI QUI ARTICOLO)
Che dire ancora? Ormai gli eventi nazionali sono tutti svolti con Green Pass, in Italia e in Europa. Probabilmente è più facile per tutti tenere questa linea omogenea , piuttosto che avventurarsi nel meccanismo delle eccezioni con la paura di dover poi contestare contravvenzioni pesanti. E infine confidando che ad oggi "nel mirino" delle autorità di controllo, sono soprattutto le attività sportive tipicamente al chiuso.
L'ultimo aggiornamento governativo intervenuto con il DL 6 agosto 2021 in materia di trasporti (art 2) non ha di fatto chiarito in modo netto la questione legata allo Sport. Anche le nuove FAQ del Governo Ufficio Sport si concentrano molto sulla questione del pubblico presente agli eventi e alle norme di corretto distanziamento.
Oltre al tema del Green Pass, ricordiamo inoltre che anche nei DL del 2021 vanno sempre rispettate due condizioni a monte dagli organizzatori: occorre osservare come sempre il Protocollo Coni-Fise standard, recepito dagli organizzatori ed essere inseriti nell'elenco Coni delle manifestazioni di preminente interesse nazionale.
TRE CHIARIMENTI UTILI PER GLI ORGANIZZATORI
1. COME E CHI CONTROLLA IL GREEN PASS
Il controllo sul Green Pass va effettuato a cura di pubblici ufficiali oppure dal personale incaricato dagli organizzatori, ovvero dai proprietari degli impianti o gestori degli eventi attraverso la applicazione ufficiale Governativa VERIFICA-C. scaricabile su cel.
NB In caso di contestazione, alterazione del proprio GP (nome falso) o rifiuto ad esibire i documenti all'ingresso, gli organizzatori (così come succede per un ristoratore) possono rifiutare l'ingresso ai locali, ma NON obbligare la persona all'esibizione del Documento richiesto (cosa che in Italia è possibile solo alle forze dell'ordine, lo ricordiamo)
Qui trovate tutte le informazioni del caso e una ampia sezione di Faq
2. TRATTAMENTO DATI ED EVENTUALI CASI DI POSITIVITÀ': LASCIATE LAVORARE LE ASL, NON IMPROVVISATE
Benche' gli organizzatori siano responsabili e titolari del trattamento dei dati, non sono autorizzati alla loro divulgazione in alcun modo (se non richiesti dalle Autorità) o men che meno a fare comunicazioni UFFICIALI in merito. Si possono configurare il reato piuttosto grave di violazione della privacy (art 167 codice privacy) o persino di procurato allarme (art 658 cp). Altro conto ancora è che una persona colpita dal Virus decida di informare autonomamente i propri contatti più stretti ovvero darne notizia sui propri social. E' una decisione sua e se ne assume ovviamente piena responsabilità.
In tutti i casi, NON E' il Comitato Organizzatore, i gestori dell'impianto sportivo o altre persone dello staff a dover avvisare i soci o partecipanti ad un determinato evento. Men che meno vanno fatte comunicazioni generali (mail o altre) atte a diffondere le generalità di un socio sulla positività al virus.
Sono esclusivamente le Autorità Sanitarie (ASL) , chiamando la persona positiva al tampone, a redigere assieme a lui un elenco di persone più a rischio per il tipo di contatto intervenuto (contatti stretto, in genere). Sono quindi sempre ed esclusivamente le autorità sanitarie a contattare a cascata ogni singola persona a mezzo mail o sms dando le relative disposizioni (quarantena, sorveglianza attiva, automonitoraggio).
LEGGI QUI, AGGIORNAMENTO ASL 6/2021
Diverso ancora è infine il caso di manifestazione e comparsa manifesta di sintomi importanti (febbre, vomito o altro) mentre si è al lavoro o mentre si partecipa ad esempio una manifestazione sportiva. Solo in questo specifico caso gli organizzatori o datori di lavoro dovranno allestire una postazione di quarantena temporanea e chiamare immediatamente le autorità sanitarie (usl, guardia medica) per gli accertamenti del caso.
3. MULTE E SANZIONI PER ORGANIZZATORI
Per quanto permanga la questione del "legittimo dubbio" esposto sopra per alcuni tipi di eventi, le Autorità che arrivino a controllare un evento sportivo potranno elevare contravvenzioni sia ai partecipanti/pubblico senza documentazione idonea, sia agli organizzatori
Il Decreto Legge 105/021 prevede una sanzione pecuniaria da €. 400,00 a €. 1.000,00 in caso di violazione a carico dell’organizzatore e dell’utente, oltre alla chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, qualora siano state commesse tre violazioni in giorni differenti delle disposizioni che impongono la verifica da parte degli organizzatori che i partecipanti alla manifestazione abbiano le certificazioni verdi Covid-19.
L 127/2021: Per gli eventi organizzati in luoghi dove ci siamo diversi varchi di accesso (sagre) occorre esporre obbligo di green pass con adeguata cartellonistica. In questo caso, la multa NOn si applica al comitato organizzatore.