27 nov 2020

2020, IL PUNTO SULLA RIFORMA DELLO SPORT (TESTO SU EQUITAZIONE)

APPROVATI DIVERSI PUNTI, SALTA PER ORA ACCORDO SU GOVERNANCE  E DIVISIONE COMPITI  TRA MINISTERO, CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE

EQUITAZIONE: ENTRA IN LEGGE LA DEFINIZIONE DI CAVALLO-ATLETA VOLUTA DA FISE  

Annunciata da molti mesi dal Min per lo Sport Spatafora (foto), è partita la riforma dello sport e del diritto sportivo anche se per adesso si procede a colpi di Decreto. Il Testo Unico è stato spacchettato e con questo sistema si è ottenuta una ulteriore proroga di tre mesi rispetto al 30 novembre . Di fatto sono 5 i punti approvati; sul resto si tratterà ancora tratta tra Governo, Parlamento, Conferenza delle regioni  e i principali  stakeholders del settore (tra cui Coni, federazioni sportive etc). Vediamo una sintesi di quanto approvato sinora anche se poi come sempre, il passaggio di conversione da  Decreto a Legge dello Stato potrà ancora contenere margini di cambiamento e trattativa.

DEFINIZIONE DI "LAVORATORE SPORTIVO" con nuove tutele nel lavoro e nella previdenza, sia nel professionismo che nei settori dilettantistici - e nuove figure professionali tra cui agente e manager dello sport. Tuttavia immaginare che il settore sportivo (molto fragile per tanti motivi, a parte pochi sport dorati) e  Società ed Associazioni  possano sopportare il peso di assumere  come lavoratori dipendenti di istruttori, allenatori, tecnici, atleti etc (in alternativa  Partita Iva o collaborazioni coordinate) è abbastanza difficile e quindi non si sa se la lotta al precariato invece di trasformarsi in contratti di lavoro, diventi una spinta ulteriore verso il "lavoro nero" o al fare rimanere le cose così come sono adesso.

INTRODOTTO IL PROFESSIONISMO FEMMINILE NELLO SPORT

PARA-ATLETI OLIMPICI: PREVISTO INGRESSO CORPI MILITARI E CIVILI DELLO STATO 

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO PER I GIOVANI (cartellini nei settori giovanili del calcio, ad esempio)

LE ASD potranno svolgere anche attività commerciali purchè secondarie e mirate all'autofinanziamento della propria attività sportiva  . Come semplificazione delle procedure si avrà la  creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute

BENESSERE ANIMALE È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

Cavallo Magazine on line ha pubblicato nei giorni scorsi un testo completo della BOZZA di Legge in itinere per la parte relativa all'articolato in approvazione sugli sport equestri e sport che utilizzano animali in generale. 

Titolo IV – Discipline Sportive che prevedono l’impiego di animali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 19 benessere degli animali impiegati in attività sportive

1 coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impegnato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

  1. sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
  2. non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psicofisici.
  3. le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità dell’animale. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
  4. ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura e di una scheda sanitaria.
  5. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impegnati in attività sportiva, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.
  6. I veicoli per il trasporto animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del regolamento (CE) 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni e/o sofferenze.
  7. È fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Art. 20 Competizioni sportive

  1. l’ammissione dell’animale a una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all’accertamento da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L’organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
  2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, C.P dell’Art. 727 CP e per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo.

Art.21 Sanzioni disciplinari

  1. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sanzioni disciplinari che possano prevedere fino alla revoca dell’affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente capo.

Capo II – Sport equestri

Art. 22 (definizione del cavallo atleta)

  1. un cavallo e in generale un equide è definito cavallo-atleta quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti
  2. a) sia definibile ‘’equide registrato’’, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento UE/2015/262, come risulta dal Documento di Identificazione, conforme allo stesso Regolamento europeo;
  3. b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento UE 2015/262 e come risultante dal Documenti di Identificazione conforme allo stesso Regolamento UE 2015/262, anche dopo la cessazione dell’attività sportiva;
  4. c) sia iscritto al repertorio cavalli atleti presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte o un ente di promozione sportiva come risulta dal documento di identificazione o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
  5. sono fate salve le competenze del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l’emissione del passaporto dell’equide (documento di identificazione)

Art. 23 (visita di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo)

  1. il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o dalla FitetrecAnte o dell’Ante di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato

LA GOVERNANCE NELLO SPORT, QUELL'ACCORDO ANCORA TUTTO DA TROVARE

Chi fa cosa e per quanto tempo ? Come immaginabile è questo  il punto più caldo della riforma ma al momento non c'è accordo, sia sulla divisione dei compiti tra Ministero/Coni e Federazioni Sportive che sul numero di mandati  effettuabili o sul cumulo di cariche anche in altri Enti.