1 gen 2024

VEICOLI E RIMORCHI, VANNO ASSICURATI ANCHE QUELLI FERMI IN GIARDINO

IN VIGORE DAL 23.12.2023
Nel settore equestre, tutti noi siamo già abituati ad avere  una polizza RC verso terzi per i rimorchi che usiamo per il trasporto dei cavalli.  La nuova norma tuttavia, va a toccare di fatto anche tutto ciò che è "fermo in giardino" con conseguenze piuttosto onerose soprattutto nel caso di veicoli pure se non utilizzati

Il Governo, recependo una Direttiva UE del 2019 ha ratificato con DL a partire dal 23 dicembre 2023 il fatto che non ci sia più alcuna eccezione per l'assicurazione dei veicoli a motore (e per i rimorchi). La legge impone che tutti i mezzi siano coperti da una polizza per la responsabilità civile verso terzi, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma sono parcheggiati in aree private chiuse. La norma riguarda anche i rimorchi (ES Trailer o Caravan).

Il nuovo decreto  elimina la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce che "L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L'obbligo - precisa la legge - si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni".  Tra i veicoli

che hanno l'obbligo troviamo

  • Veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come definito sopra, a prescindere che sia agganciato a esso;
  • I veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (per esempio i monopattini, i segway e i monowheel). - per i quali si attende un apposito decreto -.

Maxi stangata per i veicoli sospesi che circolano. Infine, le sanzioni: nulla cambia sulla multa già prevista dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione (866 euro di multa, che scendono a 606,20 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni, oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione). Identica sanzione se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, mentre nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa è aumentata della metà (e quindi sale a 1.299 euro e a 909,30 con lo sconto).