GREEN PASS E SPORT EQUESTRI: ASD INTESA COME LUOGO DI LAVORO. ACCESSO PER TUTTI SOLO CON GREEN PASS.
1. CIRCOLI SPORTIVI/ASD, INTESI COME "LUOGO DI LAVORO".
Il DL nel chiedere il Green Pass non distingue tra lavoro all'aperto/al chiuso o tra contratto di lavoro o prestazione volontaria.
FISE ricorda quindi che il Decreto dispone che il lavoratore (dipendente, collaboratore, prestatore d’opera, formatore - ma anche ufficiali di gara e collaboratori vari in ambito eventi equestri - mostri il green pass al datore di lavoro che dovrà definire le modalità di controllo entro il 15 di ottobre , al fine di prestare la propria opera a qualsiasi titolo, quindi anche nel caso in cui le prestazioni siano rese sotto forma di volontariato. Tutto ciò in linea con quanto la Legge prevede per tutti i lavoratori dei comparti pubblico e privato.
13/10/2021 FISE: DOVE IL GREEN PASS E' OBBLIGATORIO (DL 8.10.21)
QUI APPROFONDIMENTI NORMATIVI 2021
2. GARE/EVENTI EQUESTRI E GREEN PASS
Atleti, pubblico e addetti ai lavori, tutti con GP. A fugare ogni dubbio (per chi ancora ne avesse!) sull'obbligo di Green Pass durante le gare e competizioni (tema sul quale avevamo già ampiamente dibattuto e sul quale già diverse Federazioni di sport all'aperto si erano pronunciate a favore) è arrivato in queste ore anche il DL 8/10/2021 art 1 che esplicita anche in Zona Bianca l'accesso ad attività culturali, sportive e ricreative con Green Pass , mentre aumenta altresì in zona bianca la capienza degli impianti (75% aperto, 60% chiuso). Mantenere sempre per il 2021 l'iscrizione nell'elenco Coni degli Eventi di Preminente interesse nazionale
3. ALLENAMENTI NEL CENTRO SPORTIVO/ASD
La questione sugli allenamenti dei Tesserati presenta invece alcune sfumature che vanno richiamate opportunamente.
Stante che dal 15/10/21 comunque come chiarito anche da Fise (vedi PUNTO 1) TUTTI i lavoratori, gestori, collaboratori e/o volontari (istruttori etc) devono essere muniti di Green Pass, come ci si deve invece comportare con i tesserati?
Il tesserato/socio che accede e si allena presso il centro equestre deve avere per forza il Green Pass?
Volendo invece utilizzare un approccio più sfumato possiamo dire che
- In caso il tesserato svolga attività al coperto occorre il Green Pass (come per palestre, Fiere, piscine etc). Le Tensostrutture sono considerate a tutti gli effetti strutture CHIUSE (leggi sotto). Quindi la risposta più corretta e che tutela TUTTI è questa qui sopra: chiedete il GP a tutti.
- In caso tuttavia un tesserato atleta si ALLENI solo all'aperto ovvero il suo accompagnatore/genitore acceda solo negli spazi all'aperto - cosa che può essere in effetti frequente nei casi delle Scuole nei centri equestri durante la bella stagione, NON è strettamente necessario il Green pass ma si consiglia quantomeno di raccogliere una autodichiarazione di accesso solo alle aree esterne da far firmare ai propri tesserati/soci/accompagnatori >12 anni (con divieto quindi di accesso a spogliatoi, selleria, club house etc)
ATTENZIONE: molti centri equestri lavorano sotto strutture semicoperte. La FAQ n.9 del Governo (qui) chiarisce che la tensostruttura è considerata struttura CHIUSA !!!
QUI GREEN PASS, VEDI PAGINA GOVERNO AGGIORNATA
QUI APP VERIFICA VALIDITA' GREEN PASS C-19
QUI GREEN PASS E SPORT NELLE VARIE FEDERAZIONI (SERVICEMATICA)
ULTERIORI APPROFONDIMENTI PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI SPORTIVI
Oltre al tema del Green Pass, ricordiamo inoltre che anche nei DL del 2021 vanno sempre rispettate due condizioni a monte dagli organizzatori: occorre osservare come sempre il Protocollo Coni-Fise standard, recepito dagli organizzatori ed essere inseriti nell'elenco Coni delle manifestazioni di preminente interesse nazionale.
TRE CHIARIMENTI UTILI
1. COME E CHI CONTROLLA IL GREEN PASS
Il controllo sul Green Pass va effettuato
a cura di pubblici ufficiali oppure dal personale incaricato dagli organizzatori, ovvero dai proprietari degli impianti o gestori degli eventi attraverso la applicazione ufficiale Governativa VERIFICA-C. scaricabile su cel.NB In caso di contestazione, alterazione del proprio GP (nome o generalità palesemente falsi/alterati) o rifiuto ad esibire il documento all'ingresso, gli organizzatori (così come succede per un ristoratore) possono rifiutare l'ingresso, ma NON obbligare la persona all'esibizione del Documento richiesto (cosa che in Italia è possibile fare solo alle forze dell'ordine, lo ricordiamo)
Qui trovate tutte le informazioni del caso e una ampia sezione di Faq
2. TRATTAMENTO DATI ED EVENTUALI CASI DI POSITIVITÀ': LASCIATE LAVORARE LE ASL, NON IMPROVVISATE
Benche' gli organizzatori siano responsabili e titolari del trattamento dei dati, non sono autorizzati alla loro divulgazione in alcun modo (se non richiesti dalle Autorità) o men che meno a fare comunicazioni UFFICIALI in merito. In questo casi si potrebbe configurare il reato piuttosto grave di violazione della Privacy (art 167 codice privacy) o persino di procurato allarme (art 658 cp).
Altro conto è che una persona colpita dal Virus decida essa stessa liberamente di informare i propri contatti più stretti ovvero darne notizia sui propri social. E' una decisione sua (e solo sua) di cui si assume lui stesso ovviamente piena responsabilità.
In tutti i casi, NON E' il Comitato Organizzatore, i gestori dell'impianto sportivo o altre persone dello staff a dover avvisare i soci o partecipanti di un caso di positività ad un determinato evento. Men che meno vanno fatte comunicazioni (mail, wup, social o altro) atte a diffondere le generalità di un socio positivo al virus.
Sono esclusivamente le Autorità Sanitarie (ASL) , chiamando la persona positiva al tampone, a redigere assieme a lui un elenco di persone più a rischio per il tipo di contatto intervenuto (definiti come contatti stretto). Sono quindi sempre ed esclusivamente le Autorità Sanitarie a contattare a cascata ogni singola persona potenziamente coinvolta a mezzo mail o sms dando le relative disposizioni (quarantena, sorveglianza attiva, automonitoraggio).
Diverso ancora è infine il caso di manifestazione e comparsa di sintomi importanti (febbre, vomito o altro) mentre si è al lavoro o mentre si partecipa ad una manifestazione sportiva. Solo in questo specifico caso gli organizzatori o datori di lavoro dovranno allestire una postazione di quarantena temporanea e chiamare immediatamente le autorità sanitarie (usl, guardia medica) per gli accertamenti del caso.
3. MULTE E SANZIONI PER ORGANIZZATORI
Per quanto permanga la questione del "legittimo dubbio" esposto sopra per alcuni tipi di eventi e obblighi di GP, le Autorità che arrivino a controllare un evento sportivo potranno elevare contravvenzioni sia ai partecipanti/pubblico senza documentazione idonea, sia agli organizzatori
Il Decreto Legge 105/21 prevede una sanzione pecuniaria da €. 400,00 a €. 1.000,00 in caso di violazione a carico dell’organizzatore e dell’utente, oltre alla chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, qualora siano state commesse tre violazioni in giorni differenti delle disposizioni che impongono la verifica da parte degli organizzatori che i partecipanti alla manifestazione abbiano le certificazioni verdi Covid-19. Le sanzioni sono state recentemente inasprite in relazione ai lavoratori trovati sul posto di lavoro privi di certificazione.
La Legge 127/2021 concede infine un piccolo aiuto agli organizzatori: per gli eventi organizzati in luoghi dove ci siamo diversi varchi di accesso (sagre) o non sia possibile il controllo degli accessi (es una nostra tipica regionale con accesso "aperto" al centro equestre) , gli organizzatori dovranno esporre "ovunque" cartelli sull'obbligo di green pass con adeguata cartellonistica. In questo caso, verificata l'informativa data ai presenti, la multa NON si applica al comitato organizzatore, ma solo a chi contravviene alla norma.