25 mar 2021

MARZO 2021: NUOVO "DECRETO SOSTEGNI " , I CONTRIBUTI PER LO SPORT

COLLABORATORI SPORTIVI: ARRIVA IL BONUS UNA TANTUM (da 1200 a 3600 euro) LEGATO AI REDDITI 2019
L'ufficio Sport della Presidenza del Consiglio
ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso relativo al   Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, con cui il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive anti Covid-19. 

Indennità Lavoratori Sportivi  erogata da Sport e Salute.  in favore dei circa 190mila lavoratori sportivi (art. 10, comma 10): vengono stanziati 350 milioni di euro in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo, percepito nell’anno 2019, dichiarato a Sport e Salute dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica. Sono previsti i seguenti scaglioni:

  1. € 3.600 se i compensi da lavoro sportivo relativi all’anno fiscale 2019 superano i 10.000 € annui;
  2. € 2.400 se i compensi sono compresi tra i 4.000 ed i 10.000 euro annui;
  3. € 1.200 se i compensi sono inferiori a € 4.000 annui.

  4. IMPRESE E PARTITA IVA (anche sport) Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art.1): il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro per l’introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni che abbaino avuto perdite a causa dell’epidemia, nel secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del Decreto-Legge. Viene superato il sistema dei codici Ateco precedentemente utilizzato. L'ammissibilità a contributo  non dipenderà più dal proprio codice Ateco , ma unicamente dallacomparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell’anno 2020 con quelli del 2019; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”. Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita iva. L'Agenzia delle entrate è l'ente a cui è affidata l'erogazione dei contributi a fondo perduto.

  1. Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

    L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, in base a 5 fasce di indennizzo:

    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

    In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Anche le startup potranno accedere ai ristori.


    1. Misure di sostegno ai lavoratori della montagna (art. 2): presso il Ministero dell’economia e delle finanze viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna. In particolare, una percentuale non inferiore al 70% del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019. La restante percentuale è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, ai maestri di sci iscritti agli albi e alle scuole di sci.

RICORDIAMO INOLTRE ALTRE MISURE PER LE ASD 


PROROGATA AL 30 GIUGNO 2021 LA POSSIBILITA’ PER IL CREDITO SPORTIVO DI UTILIZZARE IL FONDO DI GARANZIA PER L’EROGAZIONE DEI MUTUI LIQUIDITA’ (art. 16 decreto Milleproroghe)

Sino al 30 giugno 2021 l’Istituto per il Credito Sportivo potrà utilizzare il fondo di Garanzia di cui alla legge 289/2002 per le esigenze di liquidità di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, ASD e SSD iscritte nel registro CONI. Tale possibilità è stata rinnovata dall’art. 16 del decreto 183/2020, che proroga sino alla suddetta data quanto previsto dall’art 14 del decreto legge 23/2020. Ricordiamo che tale fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro dalla legge 176/2020 e che l’incremento è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità dei suddetti organismi sportivi. 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASD, SSD (art 1, commi 36 e 37 legge di bilancio)

Per le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva le ASD e le SSD che operano  nell’ambito  di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi i versamenti di:

  • Ritenute alla fonte che essi operano in qualità di sostituti d’imposta dal 1° gennaio al 28 febbraio ;
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria che devono versare dal 1° gennaio al 28 febbraio;
  • IVA in scadenza in gennaio e febbraio 2021;
  • Imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio

I versamenti sospesi sono  effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della prima rata entro il 30 maggio 2021